Lo Stato e le Chiese
J. LOCKE, Lettera sulla tolleranza, a cura di C. A. Viano,
in Grande antologia filosofica, cit., pp. 606-610.
Chiamo Chiese le società religiose, che il magistrato deve tollerare, perché il popolo, così raccolto in società, non fa nulla di diverso da ciò che è concesso e lecito ai singoli uomini presi separatamente, cioè si occupa della salvezza dell'anima; e in questo non c'è nessuna differenza tra la Chiesa regia e le altre Chiese diverse da essa. Ma, poiché in ogni Chiesa bisogna considerare soprattutto due cose, cioè il culto esterno o rito e i dogmi, bisogna trattare separatamente degli uni e degli altri, perché risulti più chiaramente il fondamento universale della tolleranza.
I. Il magistrato non può sancire con la legge civile alcuni riti ecclesiastici o imporre cerimonie nel culto divino, né nella propria, né, ancor meno, nella Chiesa degli altri, non solo perché le Chiese sono società libere, ma perché tutto ciò che viene offerto a Dio nel culto divino, deve avere come fondamento questo solo criterio, che coloro che lo praticano ritengono che sia accetto alla divinità. Ammetto che le cose indifferenti, e forse soltanto quelle, sono sottoposte al potere legislativo.
Ma
1) di qui tuttavia non segue che sia lecito al magistrato sancire su qualunque cosa tutto ciò che gli sembri, perché l'utilità pubblica è il limite e la misura della legislazione: se qualcosa non è di utilità allo Stato, per quanto si tratti di una cosa differente, non può essere sancito con una legge.
2) Le cose che, per quanto indifferenti per propria natura, vengono trasferite nella Chiesa e nel culto divino, sono poste fuori della giurisdizione del magistrato, perché in quell'uso non hanno nessun rapporto con le cose civili. [...]
3) Le cose che per propria natura sono indifferenti non possono diventare parte del culto divino per intervento dell'autorità e dell'arbitrio umano, e proprio per questa ragione, cioè perché sono indifferenti. [...] Nel culto divino le cose indifferenti non sono lecite per nessun'altra ragione se non perché sono state istituite da Dio, il quale con un mandato certo, ha attribuito a esse una dignità tale, che diventano parte del culto, e che la maestà della divinità suprema si degnerà di approvarle e di accettarle, anche se saranno offerte da piccoli uomini e da peccatori.
II. Il magistrato non può proibire i riti sacri di nessuna Chiesa e il culto in essa praticato, che si tengono nelle riunioni religiose, perché in tal modo eliminerebbe la Chiesa stessa, il cui fine è di adorare liberamente Dio nel modo che preferisce. Si potrebbe obiettare: se volessero immolare un fanciullo, se (ciò che un tempo fu falsamente imputato ai cristiani), volessero praticare mescolanze carnali, o altre cose di questo genere, dovrebbero esse essere tollerate dal magistrato, perché avvengono in una riunione ecclesiastica? Rispondo che queste cose non sono lecite neppure a casa propria né nella vita civile, e pertanto non lo sono neppure nelle riunioni religiose o nella pratica del culto.
Si dirà: l'idolatria è un peccato, e pertanto non deve essere tollerata. Rispondo: se si dicesse: l'idolatria è un peccato, e pertanto deve essere scrupolosamente evitata, si farebbe un ragionamento giustissimo, ma, quando si dice che, se è un peccato, perciò deve essere punito dal magistrato, non si fa più un ragionamento altrettanto giusto, perché non è compito del magistrato indirizzare le leggi o alzare la spada contro tutte le cose che crede costituiscano un peccato presso la divinità. L'avarizia, non aiutare i poveri, l'ozio e molte altre cose di questo genere sono, per consenso ditutti, peccati; eppure chi mai ha pensato che debbano essere puniti dal magistrato? Poiché non costituiscono un danno per la proprietà altrui, poiché non turbano la pace pubblica, proprio nei luoghi nei quali essi vengono riconosciuti come peccati, non vengono puniti mediante le leggi. Ovunque le leggi tacciono sulle menzogne, perfino sugli spergiuri, eccetto certi particolari casi, nei quali tuttavia non si tiene conto della provocazione della divinità o della turpitudine di ciò che viene compiuto, ma del torto che viene fatto o allo Stato o al vicino.
Fin qui abbiamo parlato del culto esterno, ma è tempo ora che ci occupiamo della fede. I dogmi ecclesiastici, sono alcuni pratici, altri speculativi, e, sebbene entrambi consistano nella conoscenza della verità, tuttavia questi sono racchiusi entro la sfera dell'opinione e dell'intelletto, quelli in qualche modo riguardano la volontà e i costumi. Per quel che riguarda pertanto i dogmi speculativi e i cosiddetti articoli di fede, i quali non esigono nient'altro, se non soltanto di essere creduti, la legge civile non può introdurli in nessun modo in una Chiesa qualsiasi. Inoltre il magistrato non deve proibire che opinioni speculative qualsiasi vengano credute o insegnate in una Chiesa qualsiasi, perché esse non hanno nessun rapporto con i diritti civili dei sudditi. La rettitudine dei costumi, nella quale consiste la parte certo non più piccola della religione e della pietà sincera, riguarda anche la vita civile, e coinvolge contemporaneamente la salvezza dell'anima e dello Stato; pertanto le azioni morali appartengono a entrambi i fini, quello esterno e quello interno, e sono sottoposte a entrambe le autorità, a quella del moderatore civile e a quella del moderatore privato, cioè del magistrato e della coscienza.
Ogni mortale ha un'anima immortale, capace di beatitudine o di infelicità eterna, la cui salvezza dipende soltanto da questo, che l'uomo abbia fatto e creduto in questa vita le cose che è necessario che siano fatte e credute per conciliarsi il favore della divinità, e che sono prescritte da Dio. Di qui consegue
Che l'uomo è obbligato, prima di tutto, a osservare queste cose, e che deve porre tutta la cura, attenzione e diligenza soprattutto nel cercare e nel fare queste cose. [...]
Che, poiché un uomo, praticando un 90 culto erroneo, non viola mai il diritto di altri uomini, dal momento che non reca torto a nessun altro, quando non condivide il suo modo di pensare sulle cose divine, anche se si tratta di un modo di pensare corretto, né, così, può fraudolentemente danneggiare la prosperità degli altri, soltanto ai singoli appartiene la cura della propria salvezza. [...]
Il magistrato non deve tollerare nessuna credenza che sia nemica e contraria alla società umana o ai buoni costumi necessari per conservare la società civile. Ma esempi di queste credenze sono rari in qualsiasi Chiesa. Infatti nessuna Chiesa suole giungere a ioo un grado tale di pazzia, da giudicare che possano essere insegnate come credenze religiose le cose che minacciano manifestamente i fondamenti della società, e perciò sono condannate per giudizio
unanime del genere umano; infatti queste credenze metterebbero in pericolo anche i beni di coloro che le praticano, la loro tranquillità e la loro reputazione.
Un male più nascosto, ma anche più pericoloso per lo Stato, è costituito da quelli che arrogano per se stessi e per i membri della setta alla quale appartengono qualche privilegio contro il diritto civile, sia pure nascosto con parole speciose. Forse non si trova in i nessun luogo chi francamente e apertamente insegni che non bisogna mantenere gli impegni, che il principe può essere cacciato dal proprio trono da una qualsiasi setta religiosa, che rivendichi a sé solo il dominio universale di tutte le cose. Queste cose infatti, dette con parole aperte e sincere, richiamerebbero subito l'atten i zione del magistrato e l'occhio dello Stato, e farebbero sì che si badasse a che questo male non continuasse più a serpeggiare nel seno della società. E tuttavia si trovano persone che con altre parole dicono la medesima cosa. Perché, infatti, che cos'altro pretendono, quelli che insegnano che non si devono mantenere gl'impegni con gli eretici? Questo essi rivendicano, che a essi sia concesso il privilegio di venir meno alla fede data, dal momento che tutti quelli che sono estranei alla loro comunità vengono considerati eretici, o tali possono essere dichiarati al momento opportuno. Il principio che i re scomunicati decadano dal regno a che cosa tende, se non a rivendicare il potere di privare i re del loro regno, dal momento che essi rivendicano alla loro sola gerarchia il diritto di scomunica? La tesi che il dominio è fondato sulla grazia, attribuisce poi il possesso di tutte le cose a coloro che sostengono questa proposizione, che non sono così pazzi da non credere o professare di essere essi stessi veramente pii e fedeli. Non possono avere nessun diritto alla tolleranza da parte del magistrato costoro e tutti quelli della stessa specie, i quali attribuiscono ai fedeli, ai religiosi, agli ortodossi, cioè a se stessi, qualche privilegio o qualche potere nelle cose civili, che li metta al disopra di tutti gli altri mortali, e che, sotto il pretesto della religione, rivendicano a se stessi un qualche potere sugli uomini che non appartengono alla loro comunità ecclesiastica, o che in un modo qualsiasi sono separati da essi. Ma non hanno diritto alla tolleranza neppure quelli i quali non vogliono insegnare che anche gli altri, dissenzienti da se stessi in fatto di religione, devono essere tollerati. Perché che cos'altro insegnano costoro e tutti quelli di questa specie se non questo, che essi, non appena sarà offerta una occasione opportuna, usurperanno i diritti dello Stato e la libertà e i beni dei cittadini? Soltanto questo essi chiedono al magistrato, che a essi siano concesse tolleranze e libertà fino a quando avranno abbastanza mezzi e abbastanza forze per osare quell'usurpazione.
Non può pretendere il diritto di tolleranza da parte del magistrato la Chiesa che sia tale che, chiunque entri in essa, per questo stesso fatto, passa sotto la dipendenza e l'obbedienza di un altroprincipe. A questo modo infatti il magistrato darebbe modo a una giurisdizione estranea di entrare entro i confini di sua competenza e dentro le sue città, e permetterebbe che dai suoi cittadini fossero reclutati soldati da impiegare contro il suo Stato. [...]
Da ultimo non devono in nessun modo essere tollerati coloro i che negano che esista una divinità. Infatti una promessa, un patto, un giuramento di un ateo non possono essere qualcosa di stabile e di santo; eppure queste cose sono i vincoli che tengono insieme la società umana, tanto che, eliminato Dio, sia pure soltanto con il pensiero, tutte queste cose vengono meno. Inoltre nessuno può i rivendicare per se stesso il privilegio della tolleranza sotto il nome della religione, se poi attraverso l'ateismo elimina completamente qualsiasi religione. Per quel che riguarda tutte le altre opinioni pratiche, anche se non sono prive di ogni errore, se per mezzo di esse non si chiede nessun dominio e nessuna franchigia civile n per la Chiesa nella quale sono insegnate, non si può dare nessun
fondamento per cui non debbano essere tollerate.